Mutuo per i giovani con garanzia dello Stato all’80% per comprare la prima casa. Quando si può presentare domanda

Si tratta di un nuovo incentivo che il governo guidato da Mario Draghi ha ritenuto opportuno introdurre con lo scopo di aiutare i giovani che mirano a conquistare la propria autonomia abitativa a raggiungere l’obiettivo.

Destinatari di questa forma di agevolazione attraverso mutui garantiti dallo Stato sono i giovani con età inferiore a 36 anni che si apprestano ad acquistare la propria prima casa. L’agevolazione infatti può essere utilizzata solo nel caso in cui l’immobile oggetto della compravendita sia identificato come abitazione principale.

Per avere accesso a questa agevolazione è necessario presentare domanda a partire dal 24 giugno 2021, come stabilito dal testo definitivo del decreto Sostegni bis, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

Nell’ambito immobiliare quello del mutuo con garanzia dello Stato per i giovani che acquistano la prima casa non è l’unico intervento messo in campo dal governo Draghi. Abbiamo infatti già visto altre forme di incentivo come la cancellazione di alcune tasse legate alla sottoscrizione dell’atto di compravendita, che anche in questo caso riguardano solo l’acquisto della prima casa.

La possibilità di accedere al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, riservata ai giovani di età inferiore a 36 anni, pone anche una questione di requisiti reddituali. Per beneficiare della garanzia dello Stato fino all’80% del finanziamento infatti i giovani che stanno acquistando l’immobile devono avere un Isee che non superi la soglia dei 40.000 euro.

Quanto alle tempistiche, le domande possono essere presentate già a partire dal 24 giugno. Infatti dalla data di pubblicazione del decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale, gli istituti di credito hanno tempo 30 giorni per adeguare le proprie procedure. Per richiedere la garanzia dello Stato si può presentare domanda quindi dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

Come funziona la garanzia dello Stato dell’80% sul mutuo per l’acquisto della prima casa?

Come abbiamo appena visto, sarà possibile accedere a questa forma di agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis a partire dal prossimo 24 giugno. La procedura da seguire prevede che il richiedente presenti la domanda d’accesso al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e fino al 30 giugno 2022.

I requisiti necessari per accedere al fondo sono sostanzialmente due:

  • l’acquirente deve avere un’età inferiore ai 36 anni
  • l’acquirente deve avere un ISEE che non superi i 40.000 euro

Inoltre si può accedere al fondo di garanzia solo per l’acquisto della prima casa. Tutti i dettagli riguardanti la novità introdotta dal nuovo decreto sono contenuti nell’articolo 64 del dl Sostegni bis.

Di fatto con il comma 2 del decreto Sostegni bis si interviene modificando l’articolo 1 comma c) della legge n. 147/2013, e si vanno ad inserire i giovani fino a 36 anni di età tra i soggetti che possono accedere in via prioritaria al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, che prevede nella sua versione originale il vantaggio di avere la garanzia dello Stato sul finanziamento nella misura massima del 50%.

La seconda modifica che viene apportata riguarda la misura in cui interviene la garanzia dello Stato che passa dalla quota di capitale del finanziamento concesso del 50% fino all’80%.

Il decreto Sostegni bis offre la possibilità di accedere a queste agevolazioni non solo ai giovani di età inferiore ai 36 anni, ma anche a quelle categorie con priorità per l’accesso al credito secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013.

Possono infatti accedere al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa anche i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari. Anche per queste casistiche è infatti prevista la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo fino all’80% della quota di capitale finanziata attraverso la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2022.

Bonus prima casa: arriva anche il taglio delle tasse fino al 2022

Il decreto Sostegni bis, oltre ad estendere il fondo di garanzia ai giovani di età inferiore a 36 anni, ampliando la quota dal 50% all’80%, introduce ulteriori agevolazioni. Non interviene solo sul mutuo quindi ma anche sulle tasse che pesano sull’acquisto della prima casa.

Si può parlare quindi di un bonus prima casa ‘rafforzato’ che oltre alla garanzia statale sui mutui fino all’80% dell’importo finanziato, per i giovani di età fino a 36 anni e con ISEE fino a 40.000 euro l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nell’ambito dell’acquisto di un immobile identificato come abitazione principale.

Se si tratta di una vendita soggetta ad IVA è previsto invece un credito d’imposta che viene attribuito in importo pari all’imposta corrisposta in relazione all’acquisto. L’acquirente può utilizzare la somma così riconosciuta in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dalle imposte sulle successioni e donazioni, o per pagare l’Irpef o per il versamento di altre imposte in compensazione.

Il requisito dell’età, che deve essere inferiore ai 36 anni, è riferito al dato anagrafico al momento in cui viene stipulato il contratto di acquisto dell’abitazione per il quale si beneficia delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni bis, o gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.

Infine, oltre al Fondo di garanzia per i mutui concessi per l’acquisto della prima casa, e alla cancellazione delle imposte dovute all’atto della stipula del contratto di acquisto, nel decreto Sostegni bis troviamo anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul mutuo.

In particolare il testo del decreto pubblicato nei giorni scorsi in Gazzatta Ufficiale, prevede che i finanziamenti erogati a favore di giovani di età inferiore ai 36 anni che si apprestano ad acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa, siano esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

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