Quando si possono presentare le domande per il contributo a fondo perduto alternativo? Si parte dal 23 giugno

Dal ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivata la conferma lo scorso 7 giugno durante un’audizione alla Camera del titolare del dicastero Daniele Franco, il quale ha dichiarato che a partire dal 23 giugno prossimo sarà possibile iniziare a presentare le domande per il contributo a fondo perduto alternativo.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l’ufficializzazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma la data del 23 giugno per iniziare ad inoltrare le domande dovrebbe essere ormai confermata.

A chi spetta il contributo a fondo perduto alternativo

Possono ricevere il contributo a fondo perduto alternativo tutti quei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, che producono reddito agrario. Possono accedere al beneficio tutti i titolari di partita IVA che risultano residenti o stabiliti in Italia con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in cui è entrato in vigore il decreto.

Il primo punto da chiarire per quel che riguarda questo ulteriore aiuto economico per imprese e lavoratori autonomi con partita IVA è che si tratta di un contributo alternativo a quello automatico.

Questo vuol dire che per quei soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il riconoscimento del contributo previsto all’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, vi è ancora la possibilità di ottenere solo l’eventuale maggior valore risultante dal calcolo del contributo a fondo perduto alternativo.

Si può richiedere il fondo perduto alternativo solo se il fatturato medio mensile o alla media dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulta inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile o alla media dei corrispettivi maturati nel periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

In ogni caso il contributo a fondo perduto alternativo non verrà riconosciuto a quei soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge del 26 maggio 2021, né agli enti pubblici di cui all’articolo 74, e così pure ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Contributo a fondo perduto alternativo: i due casi possibili

Nel caso del contributo a fondo perduto alternativo possiamo avere due casi: nel primo gli aiuti vengono riconosciuti ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, mentre nel secondo caso troviamo i soggetti che invece non ne hanno beneficiato.

1) Nel primo caso l’importo del contributo a fondo perduto viene calcolato applicando una percentuale variabile alla differenza tra l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi maturati nel periodo che va dal 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, e l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Le percentuali da applicare, come accennato, variano. Il criterio preso in considerazione per stabilire dette percentuali è il ricavo registrato nel 2019, da cui quanto segue:

  • Entro i 100.000 euro il 60%
  • Tra 100.001 e 400.000 euro il 50%
  • Tra 400.001 e 1 milione di euro il 40%
  • Tra 1 milione e 5 milioni di euro il 30%
  • Tra 5 milioni e 10 milioni di euro il 20%.

2) Nel secondo caso si applica una percentuale alla differenza tra l’importo medio mensile del fatturato o dei corrispettivi per il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, e l’importo medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Le percentuali da applicare però variano rispetto al primo caso, anche se il criterio preso in considerazione per stabilirle rimane lo stesso, vale a dire il ricavo del 2019. Da ciò abbiamo quindi quanto segue:

  • Entro i 100.000 euro il 90%
  • Tra 100.001 e 400.000 euro il 70%
  • Tra 400.001 e 1 milione di euro il 50%
  • Tra 1 milione e 5 milioni di euro il 40%
  • Tra 5 milioni e 10 milioni di euro il 30%.

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