Decreto Fisco, Lavoro e Imprese: in arrivo il bonus pagamenti elettronici che potenzia il bonus Pos

Il decreto Fisco, Lavoro e Imprese che il governo di Mario Draghi ha messo a punto nei giorni scorsi è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore a partire dal 2 luglio.

Tra le novità contenute nel decreto troviamo, oltre alla sospensione del Super Cashback e alla cancellazione del contributo a fondo perduto per le grandi imprese, anche l’introduzione di misure quali il bonus Pagamenti elettronici e nuovi crediti d’imposta per le partite IVA.

Come funziona e a chi spetta il bonus Pagamenti elettronici

Con il decreto Fisco, Lavoro e Imprese il governo guidato dall’ex presidente della Bce ha deciso di introdurre un nuovo bonus per incentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. Se da una parte viene soppresso, almeno per i prossimi sei mesi, il meccanismo del Cashback che in sostanza si prefiggeva lo stesso obiettivo, dall’altra si introduce questo nuovo bonus.

All’atto pratico in realtà, più che di un nuovo bonus si tratta del potenziamento del bonus Pos già esistente. Il bonus Pos prevede per gli esercenti un rimborso del 30% delle commissioni che vengono pagate su ogni transazione.

Il bonus Pagamenti elettronici funziona in sostanza allo stesso modo, ma porta il bonus al 100%. Gli esercenti che offrono ai propri clienti la possibilità di pagare con carte di credito e bancomat potranno, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, ricevere indietro le commissioni pagate sulle transazioni effettuate.

L’introduzione del bonus è prevista nel dettaglio dall’articolo 1 comma 10 del decreto Fisco, Lavoro e Imprese, con il quale si va a potenziare il cosiddetto bonus Pos che passa dal 30 al 100%.

Bonus pagamenti elettronici: 2 nuovi crediti d’imposta per le partite Iva

Nell’ambito del bonus pagamenti elettronici introdotto con il decreto n. 99/2021 sono stati previsti anche due nuovi crediti d’imposta per le partite Iva. Un primo credito d’imposta spetta nel caso di acquisto, noleggio o utilizzo da parte dell’esercente di strumenti che permettono di effettuare pagamenti elettronici e consentono il collegamento con i registratori telematici.

Questo credito d’imposta spetta nel limite massimo di 160 euro di spesa e viene erogato sulla base di percentuali diverse a seconda del volume di ricavi o compensi.

  • Credito d’imposta del 70% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2020 che non superano i 200 mila euro
  • Credito d’imposta del 40% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2020 compresi tra 200 mila e 1 milione di euro
  • Credito d’imposta del 10% per soggetti con ricavi o compensi relativi al 2020 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

Il secondo credito d’imposta previsto è quello che viene riconosciuto a quei soggetti titolari di partita IVA che acquistano, noleggiano o usano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

In questo caso il credito d’imposta che spetta alle partite IVA può arrivare a 320 euro. La percentuale varia da un minimo del 40% fino al 100% a seconda del volume di ricavi o compensi.

  • Credito d’imposta del 100% per partite Iva con ricavi e compensi 2020 che non superano la soglia dei 200 mila euro
  • Credito d’imposta del 70% per partite Iva con ricavi e compensi 2020 compresi tra 200 mila e 1 milione di euro
  • Credito d’imposta del 40% per partite Iva con ricavi e compensi 2020 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

I beneficiari di questi aiuti che prevedono l’erogazione sotto forma di crediti d’imposta, possono utilizzare gli importi solo in compensazione, e una volta sostenuta la spesa dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, sia in quella relativa all’anno in cui il credito è stato maturato, sia in quelle relative al periodo in cui i crediti vengono di fatto utilizzati.

Anche nel caso dei bonus pagamenti elettronici gli importi riconosciuti come crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito né ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell’Irap.

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