Superbonus 110% prorogato al 2025 ma non sarà più come prima. Ecco cosa cambia dal 2022

La questione del possibile rinnovo del Superbonus 110% è rimasta per diverse settimane al centro dell’attenzione, il che è comprensibile visto che si tratta di un’agevolazione per la quale in molti speravano in una proroga.

E dopo alterne vicende, circolari che arrivavano dall’Agenzia delle Entrate contenenti precisazioni e rettifiche di vario tipo, alla fine la proroga effettivamente è stata inserita in Legge di Bilancio, con la possibilità quindi di accedere al Superbonus edilizio al 110% fino al 2025.

La manovra economica 2022 alla fine è stata votata e con la sua approvazione arriva la conferma definitiva della proroga della misura che era stata introdotta per la prima volta con il decreto Rilancio il 19 maggio 2020, per il Superbonus al 110%.

Il Superbonus si divide in due diverse tipologie:

  • Super Ecobonus: che permette di ottenere una riduzione delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico
  • Super Sismabonus: che permette di ottenere una riduzione delle spese sostenute per interventi in chiave anti sismica.

In breve con il Superbonus il beneficiario accede ad una detrazione del 110% che si applica alle spese che vengono sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per determinate tipologie di interventi edilizi. La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali, ma per la parte di spesa sostenuta nel corso del 2022 sono 4 quote annuali del medesimo importo.

In ogni caso non si può accedere al Superbonus per interventi che riguardano immobili non residenziali, anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.

Quali sono gli interventi per i quali si può usare il Superbonus

Per poter sfruttare il Superbonus 110% occorre effettuare almeno uno dei cosiddetti interventi trainanti, e tra questi per l’esattezza abbiamo:

  • interventi per l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, sia per edifici unifamiliari che plurifamiliari
  • lavori di sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati
  • lavori per la sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari che si trovano in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

Nel momento in cui abbiamo l’intervento trainante che ci garantisce l’accesso al Superbonus non dobbiamo far altro che effettuare i cosiddetti interventi “trainati”, tra i quali troviamo ad esempio:

  • interventi per la sostituzione degli infissi
  • installazione di pannelli solari
  • lavori per l’acquisto e la messa in posa di impianti fotovoltaici
  • installazione di sistemi di accumulo
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
  • installazione di impianti di domotica
  • lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche per persone con disabilità e per persone con età superiore a 65 anni.

Perché si possa accedere al Superbonus 110% è necessario che l’insieme degli interventi effettuati, sia quelli trainanti che quelli trainati, comporti un miglioramento della classe energetica dell’edificio (o dell’unità immobiliare che si trova all’interno di edifici plurifamiliari) di almeno due livelli.

Fatta eccezione per gli interventi che interessano parti comuni degli edifici, che sono sempre agevolabili con il Superbonus, le persone fisiche possono svolgere i lavori su un massimo di 2 abitazioni.

Superbonus per i condomini: come funziona

Vediamo ora come funziona il Superbonus 110% nel caso di lavori che interessano i condomini. Prima di tutto ricordiamo che in questo caso il limite temporale per richiedere il bonus è esteso fino al 31 dicembre 2022 ma solo se almeno il 60% dei lavori è già stato effettuato entro il 30 giugno 2022.

Inoltre per quel che riguarda l’utilizzo del superbonus 110% per lavori che riguardano i condomini bisogna precisare che:

  • nel caso in cui l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in affitto oppure in comodato d’uso tutte o una parte delle unità immobiliari a diversi soggetti, non si costituisce un condominio e pertanto l’accesso all’agevolazione è precluso
  • nel caso in cui invece le unità immobiliari di un edificio che appartengono a proprietari diversi sono date in affitto oppure in comodato d’uso ad un unico soggetto, fermo restando la costituzione del condominio, è possibile accedere all’agevolazione prevista dal Superbonus

Se gli interventi vengono realizzati su parti comuni dell’edificio, allora le spese si possono considerare, ai fini del calcolo della detrazione, solo se riguardano un edificio residenziale nella sua totalità

In sintesi quindi, per quel che riguarda l’accesso al Superbonus 110% per lavori che interessani condomini, possiamo dire che:

  • se si tratta di un edificio “residenziale nel suo complesso”, cioè composto per oltre il 50% della sua superficie totale da unità immobiliare destinate ad uso residenziale, possono accedere al Superbonus 110% per interventi che riguardano le parti comuni anche i possessori di unità immobiliari non residenziali situate all’interno del condominio. In questi casi però resta precluso l’accesso all’agevolazione per interventi trainati realizzati sui propri immobili
  • se si tratta invece di un edificio “non residenziale nel suo complesso” cioè composto per meno del 50% della sua superficie totale da unità immobiliari destinate ad uso residenziale, possono accedere al Superbonus 110% per interventi che riguardano parti comuni solo i possessori di unità immobiliari residenziali. Questi potranno anche fruire della stessa agevolazione anche per interventi trainati che interessano propri immobili, a patto che questi ultimi non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che sono escluse dal Superbonus.

Per il calcolo della superficie totale delle unità immobiliari ad uso residenziale si devono contare tutte le unità immobiliari residenziali che fanno parte dell’edificio, incluse quelle che rientrano nelle categorie escluse dal superbonus (A/1, A/8 e A/9).

Superbonus 110% per Case Popolari, come funziona

Si può usare il Superbonus 110% anche a copertura delle spese sostenute per interventi che riguardano gli IACP, (Istituti Autonomi Case Popolari). In questo caso dobbiamo ricordare che il limite per poter detrarre le spese è stato esteso fino al 31 dicembre 2022, con ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023 se è stato completato almeno il 60% degli interventi entro il 31 dicembre 2022.

Il Superbonus può infatti essere sfruttato anche per gli interventi che vengono effettuati dagli Istituti autonomi case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per lavori che sono stati effettuati “su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.

Le novità sul Superbonus 110% introdotte con la Legge di Bilancio 2022

Con la nuova manovra economica il governo ha stabilito che il Superbonus 110% potrà essere utilizzato anche oltre la sua scadenza iniziale. Per l’esattezza sarà possibile sfruttare questa agevolazione non solo per tutto il 2023, ma anche per il 2024 e il 2025.

Questa è la buona notizia, mentre la notizia cattiva è che le aliquote non saranno più così vantaggiose, e di fatto il Superbonus non sarà più al 110% ma si ridurrà progressivamente nel corso degli anni fino alla sua nuova scadenza.

Ma vediamo esattamente in che modo cambia il Superbonus con la Legge di Bilancio 2022. La proroga per il Superbonus al 110% viene estesa fino a tutto il 2023 per i condomini e per gli IACP di cui al paragrafo precedente, ma già dal 2024 la percentuale dell’agevolazione si riduce fino al 70%, mentre nel 2025 scenderà ancora fino al 65%.

Fin qui però si parla di condomini e IACP, ma cosa succede invece nel caso di abitazioni autonome? Per tutte le altre abitazioni il Superbonus è esteso fino al secondo semestre 2022, e ne potranno beneficiare solo le persone fisiche che non superano un determinato tetto Isee.

Con la Legge di Bilancio 2022 vengono introdotte diverse novità. In primis troviamo la modifica integrale del comma 8-bis che prevedeva le proroghe per condomini, edifici plurifamiliari e IACP, mentre adesso il Comma 8-bis prevede che: 

  • per gli interventi che vengono effettuati da persone fisiche, per le quali al 30 settembre 2021 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino essere state avviate le formalità amministrative previste per l’acquisizione del titolo abitativo, la detrazione del superbonus spetta anche per le spese che sono state sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • per i lavori che sono stati fatti da condomini e da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se intestati a unico proprietario o in comproprietà con altre persone fisiche, inclusi i lavori fatti su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta anche per le spese che sono state sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Come cabiano le aliquote del Superbonus? Con la Legge di Bilancio 2022 abbiamo una riduzione graduale delle aliquote a partire dal 2024. Per cui avremo una detrazione del: 

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Inoltre, con le modifiche introdotte dalla nuova manovra economica nel caso di interventi che riguardano abitazioni unifamiliari indicate come abitazione principale da persone fisiche con Isee che non supera la soglia dei 25 mila euro, la detrazione del 110% prevista dal superbonus spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda invece gli interventi che interessano gli IACP, se alla data del 30 giugno 2023 è stato completato almeno il 60% dei lavori, si può accedere alla detrazione del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Infine, nel caso di lavori per l’acquisto e la messa in posa di pannelli solari per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!

Telegram

Migliori Piattaforme di Trading

Deposito minimo 100$
ETF - CRYPTO - CFD
Licenza: CySEC - FCA - ASIC
Guadagna fino al 5,3% di interessi annui
* Avviso di rischio
Deposito minimo ZERO
N.1 in Italia
Regime Fiscale Amministrato
0% CANONE MENSILE DI GESTIONE
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 AUD
0.0 Spread in pip
Piattaforme e tecnologia di trading avanzate
Prezzi DMA (Direct Market Access) su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Bank of Latvia
Forex e CFD
Deposito minimo: 100 dollari
* Avviso di rischio

Il 74-89% dei trader retail perdono denaro quando fanno trading di CFD.

Regolamentazione Trading