Smart working, sconto sulle tasse per chi lavora da casa ma solo in alcuni casi. Ecco chi ne può beneficiare

In alcuni casi è possibile beneficiare di un regime fiscale agevolato se si lavora in modalità smart working, ed è stata l’Agenzia delle Entrate a fornire un chiarimento sul tema con la risposta all’interpello n. 55/2022.

L’AgE ha infatti precisato che esiste la possibilità di pagare meno tasse se si lavora da casa in smart working, ma solo in alcuni casi specifici. Si tratta infatti di un regime fiscale agevolato destinato in alcuni casi se sussistono determinate condizioni ben precise.

Smart working, quando spetta lo sconto sulle tasse

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate giunge in risposta all’interpello presentato da un contribuente. Questi è un cittadino italiano, iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012, attualmente residente in un Paese dell’Unione Europea in maniera continuativa dal 2018.

Il contribuente in questione, avendo lavorato come dipendente per una società estera nel Paese Ue nel quale aveva la residenza, ha fatto richiesta al proprio datore di lavoro di poter svolgere l’attività da remoto da casa propria, trasferendosi però in Italia a partire dal gennaio 2022.

In questo modo il rapporto di lavoro dipendente resterebbe in piedi, ma vi sarebbe l’autorizzazione del datore di lavoro a svolgere l’attività lavorativa in modalità smart working dall’Italia.

Il lavoratore in smart working a questo punto si è rivolto all’Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere un chiarimento in merito alla possibilità, una volta rientrato in Italia, di ottenere i benefici derivanti dal regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i redditi da lavoro dipendente ivi prodotti a partire dalla data del rientro.

Quando è possibile beneficiare dello sconto sulle tasse in smart working: i casi previsti

Nel rispondere all’interpello del contribuente l’Agenzia delle Entrate chiarisce anzitutto che per poter beneficiare del “regime speciale per lavoratori impatriati” è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • il lavoratore deve trasferire la residenza nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 2 del TUIR
  • il dipendente non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta che precedono il trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per un minimo di due anni
  • il lavoratore dipendente deve svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Inoltre possono accedere al regime fiscale agevolato di cui sopra i cittadini dell’Ue o di uno Stato fuori dall’Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. In questo caso è necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il lavoratore deve risultare in possesso di un titolo di laurea ed aver svolto in maniera continuativa un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più
  • il lavoratore deve aver svolto in maniera continuativa un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ed aver conseguito un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Se vi sono le condizioni perché si possa beneficiare del regime fiscale agevolato, l’agevolazione resta fruibile per i contribuenti per la durata di cinque anni a decorrere dal periodo di imposta in cui la residenza fiscale viene trasferita in Italia, e per i quattro periodi di imposta seguenti.

In ogni caso, per poter accedere al regime fiscale agevolato di cui sopra, stando a quanto afferma l’articolo 16 è necessario che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta che precedono il suo rientro.

Il decreto Internazionalizzazione e il decreto Crescita stabiliscono a tal proposito che è prevista un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, nel caso in cui sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

  • il lavoratore deve avere un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
  • il lavoratore (o in alternativa il coniuge, il convivente o i figli) deve aver effettuato l’acquisto di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia anche in comproprietà.

In quest’ultimo specifico caso l’acquisto deve realizzarsi “successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”.

Una volta riconosciuto il diritto ad accedere al regime fiscale agevolato, la percentuale di tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento nel caso in cui il soggetto ha almeno tre figli minorenni a carico.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate circa lo sconto sulle tasse per i lavoratori in smart working

L’Agenzia delle Entrate ha quindi risposto all’interpello presentato dal contribuente spiegando in quali casi si applica lo sconto sulle tasse del lavoratore. Nel chiarimento viene infatti specificato che il riconoscimento del regime agevolato non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa che opera sul territorio dello Stato italiano, il che significa che possono accedere all’agevolazione i soggetti che svolgono la suddetta attività anche se è alle dipendenze di un datore di lavoro situato all’estero.

Lo stesso principio si applica anche se i committenti sono stranieri non residenti in Italia. Perciò, in tutti quei casi in cui i requisiti previsti dalla normativa risultano soddisfatti il lavoratore può beneficiare dell’agevolazione fiscale anche per il lavoro svolto in smart working a decorrere dal periodo d’imposta 2022, successivamente al trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni, tra cui gli sportivi professionisti, il cui reddito viene detassato sempre nella misura del 50% e solo nel caso in cui versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Possono inoltre accedere al regime fiscale agevolato i cittadini italiani che non sono iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) a patto che, nei due periodi d’imposta che precedono il trasferimento della residenza in Italia, abbiano avuto residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Come si fa a richiedere le sconto sulle tasse per smart working

La procedura da seguire per richiedere l’accesso al regime fiscale agevolato anche per i lavoratori in smart working non cambia. Valgono infatti le stesse regole che si applicano nel caso di lavoratori in presenza che tornano in Italia e per i quali sussistono tutte le condizioni fin qui illustrate. Vi è però un’unica differenza, che è quella operante tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

In particolare infatti viene specificato che per beneficiare del regime fiscale agevolato i titolari di reddito da lavoro dipendente sono tenuti a presentare una richiesta al datore di lavoro nella quale siano riportate le generalità del soggetto richiedente quali nome, cognome e data di nascita, nonché codice fiscale, data di rientro in Italia e data della prima assunzione in Italia (per i casi in cui vi sono state assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente.

Contestualmente alla richiesta deve essere presentata la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare in modo tempestivo eventuali variazioni della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma. 

Serve inoltre lla dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo n. 44 del Dl . 78/2010 “regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”, dalla legge n. 238/2010 “incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia” e dall’articolo 24-bis del TUIR “regime opzionale per i neo residenti”.

Il datore di lavoro applicherà il beneficio a partire dal periodo di paga che segue la richiesta. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente potrà beneficiarne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, per quel che riguarda i titolari di reddito derivante da lavoro autonomo è prevista la possibilità di accedere al regime fiscale agevolato direttamente in dichiarazione dei redditi. Oppure è anche possibile fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti.

Per seguire questa seconda strada in particolare si osserva che è necessario presentare una richiesta scritta in cui vengono riportate le generalità, il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al regime fiscale agevolato, nonché l’attuale residenza in Italia.

Si aggiungono tra gli adempimenti da rispettare nel caso di lavoratori autonomi anche la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, dalla legge n. 238/2010, e dall’articolo 24-bis del TUIR.

All’atto del pagamento del corrispettivo, il committente opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto a seconda di quanto previsto dalla normativa sul regime fiscale agevolato.

Cosa dice la Legge di Bilancio 2021 sulla proroga del regime fiscale agevolato

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga del regime fiscale agevolato per i titolari di reddito da lavoro dipendente e per i titolari di reddito da lavoro autonomo.

I titolari di reddito da lavoro dipendente, per beneficiare della proroga inserita nella Legge di Bilancio 2021 sono tenuti a presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. La richiesta deve essere completa di nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.

Inoltre deve essere allegata la dichiarazione attestante che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia, nonché l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data in cui è stata presentata la richiesta al datore di lavoro.

Il richiedente si impegna inoltre a comunicare in maniera tempestiva al datore di lavoro eventuali variazioni della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

Servono inoltre i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale che è stata acquistata direttamente dal lavoratore interessato, oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà, e la relativa data di acquisto. Tali dati dovranno essere necessariamente comunicati al massimo entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione nel caso in cui il passaggio di proprietà avvenga entro tale termine ultimo.

Il lavoratore interessato dovrà poi fornire il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data in cui è stato effettuato il versamento. Dovranno essere inoltre riportati l’anno di prima fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, l’importo complessivo dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che si riferiscono al periodo di imposta che precede quello dell’esercizio dell’opzione, e gli estremi del versamento effettuato.

I titolari di reddito da lavoro autonomo possono invece accedere al regime fiscale agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. Oppure possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti.

In questo caso bisogna presentare una richiesta scritta che deve contenere tutte le informazioni sopra elencate che riguardano la richiesta da parte di lavoratore dipendente, compresa la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti:

  • dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010
  • dalla legge n. 238/2010
  • dall’articolo 24-bis del TUIR.

In tal caso il committente, nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo, opererà una ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto sulla base di quanto previsto dalla normativa sul regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati.

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