Rimborso tasse su affitti non percepiti, ecco come fare per fare richiesta e quali sono i requisiti

Esiste la possibilità, per quei contribuenti che non hanno potuto riscuotere il canone d’affitto per immobile locato ad uso abitativo, di ottenere il rimborso quanto meno delle tasse pagate sull’importo previsto.

Vi sono state infatti alcune modifiche alla normativa introdotte di recente, in particolare parliamo delle novità che sono arrivate con il decreto Sostegni. In precedenza infatti la normativa prevedeva che il proprietario di un immobile dato in affitto aveva l’obbligo di pagare le tasse sui canoni di locazione anche quando gli stessi non venivano effettivamente riscossi.

L’obbligo di pagare le tasse sul canone di affitto sussisteva fino alla convalida della sentenza di sfratto, ed era possibile avviare le procedure per il recupero delle tasse solo successivamente, con la prospettiva di recuperare le somme tramite credito d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Con l’articolo 3 quinquies del decreto legge 34/2019, viene introdotta la possibilità di non tassare gli affitti che non sono stati riscossi a partire dalla data in cui il proprietario di casa comunica l’intimazione di sfratto, o in alternativa dalla data in cui è stata avviata la procedura per l’ingiunzione di pagamento. Si trattava in ogni caso di opzioni applicabili solo per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

Come fare per richiedere il rimborso delle tasse su canoni di locazione non percepiti

Abbiamo quindi delle nuove regole per quel che riguarda le tasse da pagare su canoni di locazione non riscossi dal proprietario dell’immobile. Infatti il decreto Sostegni è intervenuto con modifiche all’articolo 3 quinquies del Dl 39/2019, introducendo la possibilità di non pagare le tasse sugli affitti che non sono stati riscossi, non solo nel caso di contratti di locazione per immobili ad uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, ma anche per quelli stipulati in precedenza.

La data da ricordare è quella del 1° gennaio 2020 appunto, ma solo come riferimento temporale dell’inizio della morosità, e non in riferimento alla data di stipula del contratto di affitto.

Dal momento che le tasse per i canoni di locazione non riscossi a partire dal 2020 non sono dovute, in che modo il proprietario dell’immobile può recuperare le somme versate? Esistono due modi per recuperare gli importi non dovuti sotto forma di credito d’imposta, e sono i seguenti: 

  • è possibile indicare l’importo che intende recuperare nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, facendo attenzione a non superare il termine ordinario di prescrizione decennale
  • in alternativa si può presentare una richiesta di rimborso presso gli uffici finanziari competenti entro i termini di prescrizione.

Per riscuotere poi in parte o nella loro totalità, i canoni per i quali si è fruito del credito d’imposta relativamente alle imposte versate e fino a quel momento non dovute, sarà necessario dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata il maggior reddito imponibile rideterminato, con la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria.

Quali documenti servono per richiedere il rimborso delle tasse sui canoni di locazione non percepiti

È previsto quindi un rimborso delle tasse pagate nel caso di affitti non percepiti, e questo viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta. A tal proposito in particolare si fa riferimento a quanto stabilito l’articolo 26 del TUIR, nel quale vengono fissati i seguenti punti:

  • i redditi che derivano da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non vengono percepiti, non concorrono a formare il reddito, a patto che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento del canone dovuto
  • in riferimeno ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti nei periodi di imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis del TUIR
  • nel caso di imposte versate sui canoni venuti a scadenza ma non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità viene riconosciuto un credito di imposta dello stesso importo

In tutti i casi per poter presentare domanda per il credito d’imposta a titolo di rimborso delle tasse sui canoni di locazione non riscossi è necessario allegare uno o più dei seguenti documenti:

  • Ingiunzione di pagamento o avviso di sfratto per morosità
  • sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai fini del credito d’imposta
  • dichiarazione dei redditi degli anni precedenti volta a dimostrare il reddito relativo ai canoni di locazione non percepiti.

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