Sappiamo che attualmente è garantito l’accesso al Superbonus 110% anche nel caso di demolizione con ricostruzione dell’immobile. Questo però, quantomeno per le abitazioni unifamiliari, sarà possibile solo fino alla fine del 2022, in quanto il ministero del Tesoro ha escluso la possibilità di agganciare l’agevolazione alla proroga lunga che era stata inserita nell’ultima manovra economica, che avrebbe portato la scadenza al 2025.

Ne ha parlato proprio in questi giorni il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Fermi, rispondendo ad un quesito posto dal deputato del Pd Gian Mario Fragomeli in Commissione Finanze alla Camera.

Un quesito più che legittimo, quello posto dal deputato dem in commissione, se si considera che sul punto la proroga inserita in Legge di Bilancio 2022 si esprime in maniera tutto sommato ambigua. Il comma 8 bis dell’articolo 119 del DL Rilancio, spiega infatti che in diversi casi il superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025.

Tra questi vi è anche la casistica di interventi effettuati dai condomini e dai proprietari unici di edifici da due a quattro unità che interessano “edifici oggetto di demolizione e ricostruzione”.

Dubbi interpretativi sull’utilizzo del superbonus in caso di demolizione e ricostruzione

Nell’interpretazione di questo passaggio taluni ritengono che la proroga fino al 2025 dell’accesso al superbonus nel caso di demolizione con ricostruzione dell’edificio non possa che riguardare tutte le tipologie di edificio, dai condomini e affini fino alle abitazioni indipendenti unifamiliari.

Ed ecco quindi che si giunge al quesito posto in Commissione Finanze e conseguente chiarimento del ministero del Tesoro. Il sottosegretario Fermi ha infatti spiegato: “si osserva che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari”.

In tal caso dobbiamo per forza di cose intendere che in questo passaggio dell’articolo 119 si parla di condomìni e di edifici intestati ad unico proprietario ma con più unità immobiliari. Le abitazioni unifamiliari sarebbero quindi oggetto di un altro passaggio dello stesso comma, cioè il secondo periodo del comma 8-bis.

In altre parole il Ministero del Tesoro ritiene che “la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025non vale per gli edifici unifamiliari. A questi ultimi fa invece riferimento, secondo la spiegazione offerta dal ministero, “la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione”.

In questi casi per la demolizione e ricostruzione sarà possibile arrivare fino al 31 dicembre 2022, ma solo “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”.

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