Un contribuente che si ritrova delle vecchie bollette non pagate, e con esse la quota prevista per il canone Rai, si pone inevitabilmente una domanda, e cioè: quando va in prescrizione il canone Rai?
Sappiamo che il canone viene addebitato ormai da alcuni anni sulla bolletta dell’energia elettrica, e che sono tenuti a pagarlo tutti quei contribuenti che possiedono uno o più apparecchi televisivi. Ci sono poi alcuni casi di esenzioni, ma li abbiamo visti in maniera più approfondita in questo post dedicato appositamente alle categorie che godono dell’esenzione dal pagamento del canone della Tv.
Ma cerchiamo di capire ora quando va in prescrizione il canone Rai che, magari per una semplice svista, non è stato pagato pur essendovi tutte le condizioni che ne impongono l’obbligo.
Quando va in prescrizione il canone Rai non pagato?
Partiamo naturalmente dalla bolletta dell’energia elettrica, che sappiamo giungere a prescrizione dopo due anni se non pagata. Verrebbe da pensare quindi che anche per il canone Rai, essendo addebitato nella stessa bolletta, la prescrizione sia prevista dopo 2 anni, ma è effettivamente così?
Il dubbio è più che legittimo, ed ecco perché si è reso necessario un chiarimento da parte della Corte di Cassazione, che proprio una manciata di mesi addietro (novembre 2023) ha definitivamente fissato il termine della prescrizione del canone Rai.
Si applicano infatti, secondo quanto chiarito dalla stessa Cassazione, i termini previsti dall’articolo 2946 del codice civile, che poi sono gli stessi che si applicano per le imposte sui redditi.
Morale della favola: la prescrizione per il canone Rai arriva molto tempo dopo la prescrizione della bolletta dell’energia elettrica. L’obbligazione, secondo la Corte di Cassazione, ha un carattere unitario, nonostante si tratti di una prestazione con cadenza annuale, in quanto si basa sui presupposti impositivi e giunge a prescrizione dopo 10 anni.
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Cos’ha stabilito la Corte di Cassazione sulla prescrizione del Canone Rai?
Il parere della Corte di Cassazione è giunto nell’ambito di un ricorso con il quale il contribuente intendeva impugnare le cartelle di pagamento riferite a crediti erariali e tributi locali. Nello specifico il cittadino invocava l’intervenuta prescrizione dei termini per poter pretendere il pagamento.
Il ricorso è stato inizialmente accolto, ma in appello è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ricordato che la prescrizione decennale riguarda Irpef, Irap, Iva, Imposta di registro, mentre la prescrizione a 5 anni si applica a tutto quel che ha cadenza annuale o termini più brevi.
Per quel che riguarda tassazioni dirette come l’Irpef, l’Irap ecc, anche se la cadenza del pagamento è annuale, si tratta di tributi autonomi, e il pagamento non è legato a quello degli anni precedenti. Viene invece determinato sulla base di valutazioni autonome che possono variare a seconda dei presupposti impositivi.
Nel caso del canone Rai succede in sostanza la stessa cosa, e questo per via del fatto che non vi sono deroghe a quanto stabilito dall’articolo 2946 del codice civile, il che vuol dire che il canone Rai non va in prescrizione dopo 5 anni ma dopo 10.
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