Pagamento acconto IMU 2022, quando spettano le esenzioni seconda casa?

Entro il 16 giugno moltissimi contribuenti saranno chiamati a pagare l’acconto IMU (o prima rata), ma in alcuni casi sono previste delle esenzioni totali o parziali dal pagamento dell’imposta.

Alcuni contribuenti infatti potranno beneficiare di un esonero dal pagamento dell’IMU, altri invece potranno godere di una riduzione dell’importo da versare, ma quando è possibile ottenere l’uno o l’altro? Vediamo cosa prevede la normativa attualmente in vigore.

Imu 2022 seconda casa, quando spetta la riduzione o l’esenzione

Lo scopo delle esenzioni o riduzioni dell’importo da versare per l’Imu sulla seconda casa è quello di ridurre la pressione fiscale per una parte dei contribuenti. Esenzioni o riduzioni sono tra l’altro previste anche per quel che riguarda il pagamento della tassa sui rifiuti sulle seconde case.

Ma in quali casi esattamente è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imu o della Tari? E in quali invece è possibile ottenere almeno una riduzione dell’importo da versare per le suddette imposte comunali? In generale spettano esenzioni nel caso di abitazioni vuote, non abitate, dismesse, oppure abitate solo per pochi mesi o poche settimane l’anno.

In ogni caso, dal momento che si tratta di imposte locali, l’invito è sempre quello di verificare quali siano le disposizioni del proprio Comune di appartenenza in materia, ad esempio visitando il sito web ufficiale o recandosi personalmente presso gli uffici comunali.

Per quanto riguarda la riduzione dell’importo da pagare per l’Imu sulla seconda casa questa si applica nei seguenti casi:

  • case inagibili o inabitabili: se l’abitazione risulta inagile oppure resta inutilizzata, il proprietario ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile da dichiarare ai fini Imu. In questo caso la dichiarazione Imu che deve essere presentata entro il 30 giugno dovrà riportare l’attestazione di inagibilità o inabitabilità a cura di un tecnico abilitato
  • immobili storici o artistici: la riduzione del 50% spetta anche a beneficio di quei proprietari di immobili di valore storico o artistico, indipendentemente dall’abitabilità dell’immobile, o dalla concessione in affitto oppure in comodato a terzi
  • case affittate a canone concordato: la riduzione dell’importo da pagare sarà invece del 25% nel caso di abitazioni date in affitto con un contratto a canone concordato
  • abitazioni in comodato per figli o genitori: in questo caso la riduzione sarà del 50%, ma viene concessa solo laddove il comodante abbia una sola abitazione e risieda nello stesso Comune. Inoltre l’agevolazione spetta solo in quei casi in cui risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
    – abitazione non di lusso, e che pertanto appartenga ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9
    – abitazione concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale.
  • abitazioni di proprietà di persone non residenti in Italia: si tratta di un’agevolazione che è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2021, secondo la quale se il proprietario dell’immobile è un pensionato che non risiede in Italia ha diritto ad una riduzione dell’importo da pagare per l’Imu del 50%, e dell’importo da pagare per la Tari dei due terzi.

Spetta infine l’esenzione Imu per le seconde case quando si tratta della ex casa coniugale, vale a dire l’abitazione che il giudice assegna al genitore cui è stato dato l’affidamento dei figli.

Quando spetta anche la riduzione o esenzione Tari

Spetta oltre all’esenzione dal pagamento dell’IMU anche l’esenzione dal pagamento della Tari nel caso di case che risultano disabitate. Il principio su cui si basa la norma è quello secondo il quale se una casa non è abitata non produce rifiuti.

In questi casi però è necessario che l’inutilizzabilità dell’immobile risulti in modo oggettivo e sia verificabile. È il caso di un immobile non collegato alla rete elettrica, alla rete idrica o fognaria, oppure che è stato definito inagibile o inabitabile a seguito di perizia.

Se invece l’immobile, pur non essendo abitato, risulta allacciato alle utenze, questo è tassabile e il proprietario è soggetto al pagamento dell’Imu e della Tari.

In questi casi sono previste comunque delle riduzioni degli importi da pagare, ma per quote non particolarmente significative che vengono definite dai Comuni, i quali generalmente prevedono riduzioni per le “abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo” come indicato all’articolo 1, comma 659 della legge 147/2013, Queste riduzioni non tengono conto del numero effettivo degli occupanti e del periodo di soggiorno medio presso l’immobile e sono, come accennato, di importi marginali.

Alcune distinzioni per quel che riguarda il calcolo dell’importo da pagare per la Tassa sui Rifiuti vengono fatte a seconda della localizzazione dell’immobile, ad esempio se si trova al mare, in montagna o in città, nonché sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare.

Spesso capita però che il Comune decida di applicare una tassazione forfettaria calcolata in base a dati presunti che in quanto tali possono discostarsi anche notevolmente dalla realtà fattuale, da cui derivano alcuni dei contenziosi tra il contribuente e il fisco.

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