
Una significativa modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ha raddoppiato i tempi a disposizione per rispettare gli obblighi legati alle agevolazioni prima casa. Il termine per rivendere l’immobile precedentemente posseduto è passato da uno a due anni, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti che decidono di sostituire la propria abitazione principale. La novità più rilevante riguarda l’applicazione retroattiva della nuova normativa: anche chi ha acquistato nel 2024 può beneficiare del tempo aggiuntivo, purché al 31 dicembre scorso non fosse ancora scaduto il termine originario di dodici mesi.
Chiarimenti dell’Agenzia su un caso concreto
Con la risposta numero 197 del 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni su una questione molto discussa tra i professionisti del settore. Il caso sottoposto riguardava un contribuente che nel 2024 aveva acquistato una nuova abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa previste dal Testo Unico del Registro e contemporaneamente del credito d’imposta per il riacquisto disciplinato dalla legge 448/1998. Al momento dell’acquisto, l’interessato possedeva già un immobile agevolato e si era impegnato contrattualmente a rivenderlo entro l’anno successivo, come previsto dalla normativa allora vigente.
Benefici estesi anche agli acquisti precedenti
La posizione dell’Amministrazione finanziaria risulta favorevole ai contribuenti che si trovano in situazioni transitorie. Il nuovo termine biennale si applica infatti anche alle compravendite perfezionate nel 2024, a condizione che al momento dell’entrata in vigore della riforma il periodo originario di dodici mesi non si fosse ancora concluso. Questa interpretazione estensiva garantisce una maggiore certezza del diritto e evita disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche ma con tempistiche leggermente diverse.
Il credito d’imposta rimane valido
Una delle preoccupazioni principali del contribuente riguardava la conservazione del diritto al credito d’imposta utilizzato al momento dell’acquisto. L’Agenzia ha confermato che il prolungamento del termine non compromette questo beneficio fiscale, che consente di recuperare l’imposta di registro o l’IVA versata per il primo trasferimento immobiliare. Il credito rimane valido anche quando l’acquisto della nuova abitazione precede la vendita di quella precedente, purché la dismissione avvenga entro il nuovo termine biennale.
Ratio comune delle due agevolazioni
Nella sua analisi, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come entrambe le misure agevolative perseguano il medesimo obiettivo: incentivare la mobilità immobiliare e sostenere il mercato attraverso la sostituzione delle abitazioni principali. La coerenza sistematica della normativa impone quindi che l’estensione del termine per la rivendita si rifletta automaticamente anche sui benefici accessori, come il credito d’imposta. Questa interpretazione unitaria delle disposizioni garantisce un quadro normativo più organico e comprensibile per i contribuenti.
Meccanismo del credito provvisorio confermato
Il sistema di funzionamento del credito d’imposta rimane sostanzialmente invariato rispetto al passato: il beneficio viene riconosciuto in via provvisoria al momento dell’acquisto e si consolida definitivamente solo quando il contribuente dimostra di aver venduto l’immobile precedente entro i termini stabiliti. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di dismissione entro due anni, scatta automaticamente la decadenza sia dall’agevolazione prima casa sia dal relativo credito d’imposta, con le conseguenti regolarizzazioni fiscali del caso. Questa conferma procedurale offre maggiore serenità operativa sia ai contribuenti sia ai professionisti che li assistono nelle operazioni immobiliari.
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