Sono scattate a partire da ieri, 27 maggio 2022, le nuove norme per quel che riguarda l’accesso a Superbonus 110% e bonus edilizi. Le novità riguardano in particolare l’applicazione, nell’ambito delle agevolazioni, dei contratti collettivi nazionali di settore.
A partire dal 27 maggio infatti vige l’obbligo di applicazione dei Ccnl in tutti i cantieri edilizi, temporanei e mobili, dove si svolgono interventi nell’ambito dei quali è prevista la fruizione dei bonus edilizi.
La svolta in tal senso è stata determinata dalla conversione in legge n. 51/2022 del DL n. 21/2022, la cosiddetta legge “Taglia prezzi”, e in particolare le modifiche che riguardano le regole per accedere ai bonus edilizi sono contenute nell’articolo 23-bis del provvedimento.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme per l’accesso ai bonus edilizi il contratto collettivo applicato, che viene indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione allo svolgimento degli interventi.
Sarà quindi l’Agenzia delle Entrate a verificare che il contratto collettivo nazionale venga effettivamente applicato, tramite la collaborazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
È doveroso precisare inoltre che queste novità riguardano solo le opere il cui importo complessivo supera i 70 mila euro, anche in caso di subappalto dei lavori.
Cosa cambia per i bonus edilizi con l’obbligo del contratto collettivo nazionale
Con il grande successo dei bonus edilizi, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un improvviso boom del settore, con la nascita di nuove imprese ovunque. Questo ha tendenzialmente abbassato gli standard di qualità delle opere svolte, e di sicurezza sul lavoro, il che ha imposto l’introduzione di un qualche correttivo.
Con le modifiche attive a partire dal 27 maggio si punta infatti a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste nel campo dell’edilizia, ma in che modo? In sintesi l’adempimento in questione obbliga le imprese a inserire in contratti e fatture un riferimento al Ccnl da esse applicato, pena la perdita dei bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus 110%.
Entrando più nel dettaglio, il decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con legge n. 51/2022, ridefinisce i confini dell’obbligo. In particolare l’articolo 23, che introduce “Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” cioè la Legge di Bilancio 2022, prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo complessivo che supera i 70 mila euro, le agevolazioni fiscali sono condizionate ad alcuni specifici adempimenti da parte dell’impresa.
In particolare le agevolazioni previste vengono concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori viene indicato che gli interventi vengono effettuati da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il testo di legge specifica che si vanno ad applicare i nuovi obblighi laddove l’importo complessivo degli interventi supera i 70 mila euro, e solo nel caso di lavori in ambito edilizio.
Per le imprese che stanno svolgendo interventi edilizi il cui importo è inferiore a 70 mila euro non vi sono nuovi obblighi da rispettare per avere accesso alle agevolazioni previste. Invece nel caso in cui il lavoro edile svolto concorre alla realizzazione di un’opera di valore superiore a 70 mila euro, il contratto collettivo nazionale deve risultare applicato.
È importante notare quindi che nel caso sopra citato l’obbligo non si riferisce più solo ai lavori adilizi, ma a tutto l’intervento nel suo insieme. Sullo stesso tema vale la pena osservare anche che, dal momento che nei cantieri non operano solo imprese edili, ma possono essere presenti anche imprese di restauro, impiantistiche e metalmeccaniche, non è possibile imporre l’obbligo del contratto collettivo nazionale a tutte, violando i principi di concorrenza.
Da una parte quindi abbiamo i nuovi obblighi per le imprese edili in caso di lavori di importo superiore a 70 mila euro, e nel caso di interventi edilizi di importo inferiore a detta soglia, che però rientrano nell’ambito della realizzazione di opere che complessivamente hanno un valore superiore a 70 mila euro. Dall’altra la modifica introdotta esclude dall’applicazione del contratto collettivo nazionale tutte le imprese che svolgono lavori diversi da quelli edili.
Quando si applica il nuovo obbligo per l’accesso ai bonus edilizi
Nell’ambito applicativo della norma entrata in vigore il 27 maggio rientrano tutti i “cantieri temporanei o mobili” intesi come qualsiasi luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del Decreto legislativo 81/2008, Testo unico della sicurezza.
Nel suddetto testo di legge troviamo quindi un elenco che comprende i seguenti lavori:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazioe, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici
- gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati usati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Con queste modifiche al testo originale, da una parte si semplificano i conteggi, e dall’altra si allargano i confini della norma. Infatti se in precedenza era previsto che per far scattare gli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale in tutti i cantieri che effettuano interventi edilizi per un valore complessivo superiore a 70.000 euro, ora gli obblighi sussistono anche se gli interventi edilizi sono di valore inferiore a detta soglia, ma l’opera nel suo insieme, comprendente anche altre tipologie di interventi, ha un valore che supera i 70.000 euro.
Riportiamo di seguito il passaggio che introduce questa novità:
“La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70 mila euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalel organizzazioni sindacali e datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nel conteggio quindi finiscono per essere inseriti, come accennato, interventi di natura non prettamente edilizia, come la realizzazione di impianti e il montaggio di infissi, il che rende più facile il raggiungimento della soglia dei 70 mila euro, con il risultato che la nuova norma per l’accesso ai bonus edilizi si applica ad un numero più ampio di casi.
Quali sono i nuovi requisiti per l’accesso ai bonus edilizi?
A questo punto non resta che che fissare in modo schematico i nuovi requisiti per l’accesso ai bonus edilizi. Con l’entrata in vigore delle nuove regole è necessario quindi che:
- nel contratto di appalto venga specificato che gli interventi edilizi siano svolti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- il contratto collettivo nazionale (Ccnl) che viene indicato nel contratto di appalto per i lavori deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione allo svolgimento degli interventi
- il soggetto che rilascia il Visto di conformità è tenuto a verificare che il contratto collettivo nazionale applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione allo svolgimento degli interventi
- l’Agenzia delle Entrate, ai fini di verificare la presenza dell’indicazione del contratto collettivo nazionale applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse, può avvalersi della collaborazione con l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con l’Inps e con le Casse edili.
Per quali bonus edilizi valgono le nuove regole
Con l’introduzione dei nuovi obblighi che le imprese dovranno adempiere nell’ambito dell’accesso ai bonus edilizi, entra sostanzialmente in vigore quanto stabilito dall’articolo 28-quater del DL n 4/2022 (Decreto Sostegni ter), introdotto con la legge di conversione n. 25/2022. Ma per l’accesso a quali bonus edilizi valgono le nuove regole che prevedono l’utilizzo obbligatorio del Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori dell’Edilizia? Eccoli di seguito:
- Superbonus 110%
- Bonus barriere architettoniche 75%
- Adeguamento ambienti di lavoro 60%
- Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’articolo 119 e 119-ter del DL Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del DL 34/2020, (sconto in fattura o cessione del credito).
- Bonus Facciate
- Bonus Verde
- Bonus Mobili ed Elettrodomestici.
Non dimentichiamo che è prevista l’applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 27 maggio 2022 anche in caso di subappalto. Infatti secondo quanto disposto dall’articolo 105, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) i subappaltatori sono tenuti a garantire gli stessi standard di qualità e di prestazione previsti dal contratto di appalto prescelto dal contraente principale, e a riconoscere pertanto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale.
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