Scontrino elettronico: come funziona? Cosa cambia dal 1° Luglio 2019?

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° luglio 2019 tutti i negozianti italiani avranno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico secondo quanto previsto all’interno del decreto fiscale e nella manovra di bilancio 2019 a firma Lega-Movimento 5 Stelle in merito al pacchetto “misure anti-evasione”.

L’obbligo riguarderà tutte le attività commerciali con fatturato annuo superiore a 400 mila euro.

Sarà obbligatorio per tutte le altre attività dal 1° gennaio 2020.

Tutti gli esercenti devono adattare i propri registratori di cassa al fine di avere un contatto diretto con l’Agenzia delle entrate.

Ai commercianti viene richiesta la sostituzione dei i vecchi registratori con quelli telematici; sarà possibile integrare quelli attuali con i software rilasciati direttamente dall’Agenzia.

Registratore di cassa – scontrino elettronico 

Il Fisco ha previsto delle agevolazioni in merito; si parla di un possibile credito d’imposta del 50% dell’importo totale per l’acquisto dei nuovi strumenti e non superiore ai 250 euro. Se invece si opta per l’adeguamento il credito d’imposta è di 50 euro.

Grazie alle nuove apparecchiature, tutti gli esercizi commerciali memorizzeranno e invieranno in maniera diretta gli scontrini all’Agenzia delle entrate. Essi comunicheranno al Fisco l’incasso della giornata a fine attività.

Tutte le autorità potranno effettuare controlli automaticamente e immediatamente.

In merito agli acquirenti, questi possono avvantaggiarsi dell’archiviazione digitale che costituisce una garanzia non solo sui prodotti acquistati, ma anche l’automatica registrazione per eventuali detrazioni che verranno riportate automaticamente all’interno del modello 730 precompilato.

In merito allo Scontrino elettronico 2019-2020 online è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 47 dell’8 Maggio 2019 a chiarire tutti i dubbi tra chi è obbligato ad adottare tale misura e quello che è il volume d’affari. Precisiamo da subito che il volume di affari non deve essere inferiore ai 400 mila euro.

Scontrino elettronico – Agenza delle entrate 

Nello specifico si chiarisce che lo scontrino elettronico prenderà il via dal prossimo 1° luglio. Esso diventa obbligatorio per tutte le attività che hanno un volume d’affari superiore ai 400.000 euro all’anno. Sono queste le attività obbligate a memorizzare elettronicamente i dati che devono poi essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate. I dati sono inerenti ai corrispettivi giornalieri.

Quest’obbligo non viene applica alle nuove attività, ovvero alle imprese che hanno avviato nell’arco di questi primi mesi del 2019 la loro attività.

Con la risoluzione n° 47 dell’8 maggio 2019 l’agenzia delle entrate chiarisce che il volume d’affari di 400 mila euro viene calcolato per i soggetti che svolgono più attività. Nello specifico è l’agenzia a chiarire ancora che si deve effettuare un calcolo cumulativo e non per singola attività.

La risoluzione riporta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con cadenze differenti; nello specifico abbiamo:

  • Prima scadenza: dal 1° luglio 2019 sono obbligati alla presentazione tutti i soggetti che abbaino un volume d’affari superiore a 400.000 euro (cumulativi);
  • Seconda scadenza: dal 1° gennaio 2020, tutti gli altri soggetti.

Scontrino elettronico 2019: soggetti obbligati alla trasmissione

Analizzando la risoluzione 47 dell’8 maggio 2019, è possibile notare ancora che è l’Agenzia delle Entrate a chiarire gli adempimenti inerenti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e anche le date per adempiere agli obblighi previsti.

Secondo quanto riportato dai termini inerenti all’l’introduzione dello scontrino elettronico, essi sono enunciati all’interno dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015. Esso precisa che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Le disposizioni da applicare per le attività che hanno un volume di affari superiore a quanto predisposto dalla legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. Sono da considerare tali tutti i soggetti che fanno registrare un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

Nota che per il periodo di imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Scontrino Fiscale 2020: fattori importanti 

E’ sempre la stessa risoluzione a chiarire quelli che sono i fattori da prendere in esame:

  • Introduzione dello scontrino elettronico: anticipata al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
  • Il nuovo obbligo sostituisce la registrazione dei corrispettivi secondo quanti disposto dall’articolo 24 primo comma, del decreto IVA;
  • Viene introdotta una nuova modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato tramite ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
  • Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura se questa richiesta dal cliente.

Clicca qui per scaricare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n° 47 dell’08 Maggio 2019

Scontrino elettronico: Soggetti esclusi dall’adeguamento:

sono escluse tutte le seguenti categorie di attività (per le quali già era prevista l’esenzione dal rilascio dello scontrino). Esse sono:

  • Tabaccai;
  • Altri esercizi commerciali che vendono beni commercializzati esclusivamente dai monopoli;
  • Tassisti;
  • Biglietterie;
  • Giornalai.

Scontrino elettronico codice fiscale: come funziona per chi acquista?

In merito ai contribuenti non cambia molto soprattutto per i prodotti che possono essere portati in detrazione. Ad esempio già l’acquisto dei farmaci prevedeva lo scontrino parlante ovvero lo scontrino elettronico codice fiscale che veniva e viene rilasciato quando si acquistano medicinali.

Sarà la farmacia a fornire direttamente all’Agenzia delle Entrate l’importo e il codice fiscale al fine di inserirlo all’interno del modello 730 precompilato.

In caso di utilizzo di dichiarazione dei redditi con modello differente rispetto al 730 precompilato, è sempre l’Agenzia delle entrate a inserire l’importo relativo all’acquisto nel modello Unico PF.

Scontrino elettronico: come si calcola il tetto di 400 mila euro per chi svolge più attività?

Lo abbiamo detto in precedenza; sono obbligati alla presentazione e agli adempimenti previsti dallo scontrino elettronico tutte le attività che hanno un volume d’affari pari o superiore a 400 mila euro.

Al fine di calcolare il tetto massimo per chi svolge questa attività si devono seguire alcune regole. Precisiamo che la risoluzione intende un volume di affari pari o superiore a 400 mila euro, solo cumulativamente.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate a precisare all’articolo 20 del decreto IVA, che:

“per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26.[…]”.

Alla luce di questa definizione è possibile considerare che:

  • il volume da intendere è complessivo inerente al soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso;
  • è possibile individuare i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri prendendo come punto di riferimento il volume d’affari relativo al 2018;
  • tutte le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo (per tutto il 2019).

Per chi svolge una o più attività, il volume d’affari di 400 mila euro deve essere considerato in modo cumulativo e non per singola attività.

Precisiamo anche che a prescindere dall’anno di avvio dell’attività e dal volume d’affari, tutti i contribuenti possono scegliere facoltativamente di adottare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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