Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici

Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Cos’è?

Per definizione possiamo dire che il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) per dipendenti pubblici altro non è che una somma di denaro la quale viene corrisposta (in quanto lavoratori) nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L’importo del TFR viene determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari a 6,91% della retribuzione annua a cui si aggiungono le relative rivalutazioni.

Nel caso di lavoro frazionato nell’anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale. Per il calcolo, viene considerato come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. A partire dal 1° maggio 2014 poi, la retribuzione annua lorda da prendere in considerazione come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240 mila euro.

Trattamento di Fine Rapporto (TFR): a chi è rivolto?

Possono ricevere il TFR, in quanto ne hanno diritto, tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti con uno dei seguenti contratti:

  • Tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
  • Tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • Tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (in questo caso il passaggio al TFR è automatico).

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato si devono tener conto due fasi ben distinte:

  • Il rapporto di lavoro precedente alla data del 2 giugno 1999;
  • Il rapporto di lavoro dopo il 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999.

Questo vale a prescindere dalle date si ha diritto all’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio, che comprende anche l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo.

Si tenga presente anche che il valore del trattamento di fine servizio maturato fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Come funziona?

Per tutti i dipendenti pubblici, che hanno terminano il servizio, hanno diritto al TFR. Per poterne usufruire, i lavoratori devono possedere alcuni requisiti, pensionistici o non pensionistici.

Dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR viene corrisposto come previsto dall’articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147:

  1. Unica soluzione: nel caso di ammontare complessivo lordo pari o inferiore a 50.000 euro;
  2. Due rate annuali: nel caso in cui l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
  3. Tre rate annuali: nel caso in cui l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. Ricordiamo anche che in questo caso la prima e la seconda rata prevedono una liquidazione per un importo pari a 000 euro, mentre la terza è di importo pari al residuo.
    Solo in questa terza ipotesi, la somma viene pagata rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

Attenzione: Il diritto al TFR si prescrive per gli iscritti e per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo. Il TFR vi verrà corrisposto d’ufficio. Questo vuol dire che il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Il modello TFR1 ovvero il modello di liquidazione del TFR viene compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.

La somma spettante potrà essere ricevuta dal lavoratore solo e soltanto tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o tramite una modalità di pagamento elettronico.

TFR dipendenti pubblici: prospetto liquidazione online dal 1° aprile 2019

Il prospetto di liquidazione del TFR dipendente pubblico, lo si potrà consultare online accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino” direttamente dal sito Inps a partire dal 1° aprile 2019.

Da questa data sarà disponibile in forma telematica il prospetto completo della liquidazione del Trattamento di fine rapporto insieme a quello relativo al trattamento di fine servizio -TFS.

>>Leggi anche: NoiPa: login, cedolino, cos’è e come si accede

Prospetto TFR online: cosa contiene?

Il documento reso disponibile contestualmente al pagamento della prestazione, contiene tutti i dati giuridico-economici che sono stati utilizzati al fine di effettuare il calcolo del TFR o del TFS con tutte le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Chi può accedere al prospetto TFR dipendente pubblico online?

Il servizio è accessibile a tutti i dipendenti pubblici per la consultazione del documento. Solo e soltanto se questi sono in possesso delle credenziali per accedere al servizio online.

TFR: Cos’è il Fascicolo previdenziale del cittadino?

Tutta la consultazione dei propri documenti, del prospetto TFR dipendenti pubblici e di tutti i servizi, sono disponibile all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino. Questo viene considerato come un portale di accesso ai servizi che vengono messi a disposizione dall’Inps e che è interamente dedicato all’utente.

Il servizio è anche rivolto a tutti i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, italiani o stranieri, nonché pensionati e a tutti i soggetti percettori di invalidità civile.

Nel caso di TFR statali ovviamente il servizio in questione è rivolto solo e soltanto agli iscritti alla gestione pubblica.

Grazie al fascicolo previdenziale del cittadino potrete consultare, scaricare e stampare tutta la documentazione relativa alla vostra posizione contributiva, alla vostra certificazione sanitaria o reddituale e alla corrispondenza inviata dall’Istituto.

È possibile inoltre effettuare le seguenti operazioni:

  • Consultazione dei documenti;
  • Scaricare i documenti di interesse;
  • Stampare i documenti.

TFR dipendenti pubblici: come accedere online?

Tutti gli iscritti alla Gestione pubblica, ai quali è stato erogato il trattamento di fine servizio, a decorrere dal 1° aprile 2019, potranno accedere al servizio e consultare il documento inerente al TFR direttamente dal portale INPS (www.inps.it), mediante l’utilizzo delle proprie credenziali:

  • PIN INPS;
  • Credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta che si è in possesso delle proprie credenziali è possibile accedere seguendo i seguenti step:

  • Collegarsi al sito inps.it;
  • Cliccare su Prestazioni e servizi;
  • Cliccare su fascicolo previdenziale del cittadino;
  • Accedere inserendo le proprie credenziali.

TFS VS Buonuscita VS TFR: differenze e caratteristiche

Il primo punto da prendere in esame riguarda la differenza tra lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.

Anche se entrambi possono contare sul solo TFR, i dipendenti del settore pubblico hanno accesso ad esso tramite Trattamento di Fine Servizio (TFS) e varia in base alle diverse prestazioni. Esso varia anche in base alle Amministrazioni presso le quali sono state svolte i servizi.

In altre parole, diversamente da quello che si potrebbe pensare oggi, nella grande famiglia TFS sono in realtà compresi tre diversi tipi di liquidazione, molto diversi tra loro:

  1. Indennità di Buonuscita (IBU); qui i destinatari sono tutti i dipendenti dello Stato in senso stretto:
    1. Ministeri;
    2. Agenzie Fiscali;
    3. Scuola;
    4. AFAM;
    5. Università;
  2. Indennità Premio di Servizio (IPS), esclusiva di pertinenza dei seguenti dipendenti:
    1. Enti Locali;
    2. Enti Regioni;
    3. Ente Servizio Sanitario Nazionale;
  3. Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti di:
    1. Enti Pubblici non Economici;
    2. Camere di Commercio.

A prescindere dalla forma, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri.

Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale che è stato assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato a partire dal 31 dicembre 2000.

TFS e TFR confronto e differenze

Il Trattamenti di fine servizio si differenzia dal Trattamento di fine rapporto sulla base della modalità di calcolo. Infatti, mentre i TFS hanno carattere previdenziale, prevedendo contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori a sola eccezione dell’Indennità di Anzianità, il TFR ha carattere di salario differito.

Il TFR consiste, in sostanza, nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. Esso corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, che viene calcolato sul 100% delle stesse voci utili al TFS a cui si devono poi aggiungere altre voci individuate contrattualmente.

L’importo che si viene a determinare anno dopo anno viene rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50%.

Nel caso di tasso d’inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%.

Nel caso di tassi d’inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre e comunque superiore all’inflazione stessa, producendo un aumento del potere d’acquisto degli accantonamenti. Grazie a questa modalità (accantonamenti e rivalutazioni) si capitalizzano anno dopo anno. Il montante finale darà luogo dunque alla prestazione lorda che deve essere assoggettata a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

Indennità di Buonuscita

In questo caso la contribuzione versata all’INPS per avere la liquidazione a fine carriera grava per una quota parte (7,10%) a carico del datore di lavoro. Il 2,50% a carico del lavoratore. Il totale è 9,60% che deve essere calcolato su di un importo pari all’80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973).

Sulla stessa base, viene anche calcolata la prestazione di fine servizio che prevede la moltiplicazione di 1/12° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Da qui si ottiene l’IBU lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.

Indennità Premio di Servizio

In merito alla contribuzione versata all’INPS essa è pari, per il 3,60% a carico del datore di lavoro, mentre il 2,50% a carico del lavoratore. Questa deve essere calcolata sempre sull’80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell’8 marzo 68).

La prestazione viene calcolata sulla stessa base, ovvero moltiplicando 1/15° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. In questo modo si ottiene l’IPS lorda, da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.

Indennità di Anzianità

Questa è totalmente a carico del datore di lavoro e viene calcolata moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. In questo modo si ottiene l’IPS lorda che viene assoggettata a tassazione separata con aliquota media.

TFR dipendenti pubblici e Pensione Quota 100

Si deve prestare particolare attenzione a questo elemento.

Tutti i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione quota 100 secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Dlgs 4 del 28 gennaio 2019, il pagamento del TFS avviene con le stesse modalità e con gli stessi tempi a partire dal raggiungimento dei normali requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Tuttavia, a prescindere dal modulo di accesso alla pensione, vecchiaia, anticipata, quota 100, ecc., è possibile presentare richiesta di finanziamento per somma pari all’importo dell’indennità di servizio maturata fino ad un massimo di 30.000 euro direttamente alle Banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare fra ABI e i ministeri interessati.

Il finanziamento per altro viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS.

>>Approfondimenti: 

TFS e TFR: normativa fiscale

Per il TFS e per il TFR si prevede l’applicazione di alcuni regimi fiscali diversi come di seguito illustrato:

Indennità di Buonuscita

In questo caso l’’indennità lorda viene ridotta per una quota (esente) e pari a 309.87 euro. Questa viene moltiplicata per gli anni utili con un abbattimento d’imponibile del 26,04%.

L’imponibile residuo viene invece assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento. Da questo importo viene poi sottratta l’IBU lorda.

Indennità Premio di Servizio

L’indennità lorda viene ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili con un abbattimento d’imponibile del 40.98%. L’imponibile residuo viene assoggettato a tassazione separata con aliquota media calcolata sul reddito di riferimento. Infine l’imposta determinata viene sottratta all’IPS lorda.

Indennità di Anzianità

Questa viene ridotta solo di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili. L’imponibile residuo viene assoggettato a tassazione separata con aliquota media calcolata sul reddito di riferimento.

L’imposta determinata viene sottratta all’IA lorda.

Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento lordo viene assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta. Gli accantonamenti del TFR sono soggetti a regime fiscale relativo.

Le rivalutazioni di quest’ultimo sono annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17% e non saranno tassati all’atto dell’erogazione della prestazione.

L’aliquota dell’imposta sull’indennità di fine servizio viene ridotta del:

  • 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 3% per le indennità corrisposte dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 4,5% per le indennità corrisposte dopo 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 6% per le indennità corrisposte dopo 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 7,5% per le indennità corrisposte dopo 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia anteriore all’1 gennaio 2019 il computo dei mesi parte da quest’ultima data. La riduzione di aliquota non si applica inoltre sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

TFR dipendenti pubblici con pagamento immediato: cosa ha deciso la Corte?

Secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte sul pagamento dell’indennità del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici, si prevede che il pagamento del TFR per i dipendenti pubblici non potrà essere differito in quanto:

le ragioni dichiarate nel ricorso sono infondate e fanno riferimento esclusivamente alla lavoratrice in pensione che ha raggiunto i limiti massimi di servizio e di età.

La Corte, per questa ipotesi illustrata in sentenza, ha ritenuto il regime introdotto dal registratore “non irragionevole”, che prevede il pagamento del TFR nei ventiquattro mesi e il pagamento in rate annuali.

Il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali.

Resta ancora infondata la questione sul pagamento del TFR nel termine di dodici mesi e sulle relative rateizzazioni per i pensionati.

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