Rimborso prima rata IMU, ci sono dei requisiti? Ecco a chi spetta e come si fa per richiederlo

L’emergenza Covid, ma più esattamente la crisi economica che è stata provocata da lockdown e misure restrittive imposte con il dichiarato fine di contenere la diffusione del contagio, ha richiesto l’erogazione a famiglie, lavoratori e imprese maggiormente colpiti dalle conseguenze, di aiuti economici di varia natura.

Tra le misure volte a sostenere le fasce di popolazione che hanno maggiormente subito le conseguenze economiche di questa gestione dell’emergenza Covid abbiamo visto anche numerose proroghe per i pagamenti, ma anche la sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, attività che però si appresta a ripartire a pieno regime con l’invio delle numerose cartelle esattoriali in attesa.

Si riparte quindi coi pagamenti e con le relative scadenze, ma nonostante ciò nel decreto Sostegni bis è contenuta una misura che concede un’ulteriore tregua ai contribuenti più in difficoltà.

Nel decreto Sostegni bis l’esenzione IMU per attività commerciali e famiglie

Il decreto Sostegni bis stabilisce che alcuni contribuenti potranno beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU 2021. Al tempo stesso stabilisce anche che coloro i quali abbiano già versato l’acconto IMU previsto entro il 16 giugno potranno ricevere il rimborso delle somme versate.

A chi spetta dunque il rimborso della prima rata dell’IMU? Prima di tutto va precisato che non tutti i contribuenti hanno diritto all’esenzione, e che solo quelli che, pur avendo diritto all’esenzione, hanno già versato l’acconto IMU 2021, riceveranno il rimborso.

Potranno beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU i proprietari di immobili dati in affitto con “canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda” per i quali è stata emessa la convalida di sfratto per morosità degli inquilini entro la data del 28 febbraio 2020.

I primi beneficiari dell’esenzione, e quindi potenziali beneficiari del rimborso dell’IMU, sono coloro che non hanno potuto rimettere sul mercato il proprio immobile in quanto nonostante l’inquilino risulti moroso non possono procedere con lo sfratto per via del blocco recentemente prorogato dal governo.

Il blocco sarà in vigore fino al 30 settembre 2021 per gli sfratti dichiarati esecutivi tra il 28 febbraio e il 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 nel gli sfratti dichiarati esecutivi nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 giugno 2020.

Come si fa a richiedere il rimborso IMU 2021?

Coloro che hanno versato l’acconto IMU 2021 la cui scadenza era fissata al 16 giugno scorso, se rientrano tra i beneficiari dell’esenzione dal pagamento dell’imposta possono richiedere il rimborso delle somme pagate.

Il rimborso infatti non avviene automaticamente, quindi per ricevere indietro le somme indebitamente corrisposte sarà necessario presentare regolare istanza all’amministrazione locale utilizzando l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate compilato in tutte le sue parti. In alternativa è possibile ricorrere all’invio di richiesta tramite carta semplice nella quale si dovranno indicare le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome del proprietario dell’immobile
  • Codice fiscale
  • Tributo per il quale si intende fare richiesta di rimborso
  • Anno di imposta
  • Lista delle unità immobiliari possedute negli anni che sono oggetto della richiesta di rimborso
  • IBAN su cui si vuole che le somme vengano accreditate una volta riconosciuto il rimborso.

Sarà anche necessario allegare alla domanda per il rimborso dell’IMU 2021 un documento di identità in corso di validità, nonché copia dei pagamenti effettuati e i documenti relativi alle agevolazioni fiscali eventualmente spettanti, quali contratti di locazione, leasing e via dicendo.

Il rimborso delle somme versate a titolo di pagamento dell’acconto IMU 2021 e non dovute va richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione come stabilito dall’articolo 1, comma 164 della legge n. 296/2006.

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