Dichiarazione dei redditi precompilata: online dal 2 maggio, dall’11 si può inviare. Cosa bisogna fare

La stagione delle dichiarazioni fiscali sta per cominciare e, a partire da oggi 2 maggio, sarà possibile consultare le dichiarazioni precompilate fornite dall’Agenzia delle Entrate. Dopo aver visionato la dichiarazione, dall’11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il modello 730 e il modello Redditi.

La scadenza per l’invio del modello 730 è il 2 ottobre per coloro che utilizzano l’applicazione web diretta, mentre il 30 novembre per chi utilizza il modello Redditi precompilato.

La delega per la compilazione della dichiarazione precompilata

Per agevolare coloro che non hanno familiarità con le funzionalità web o non possono gestirle autonomamente, è possibile delegare la compilazione della dichiarazione precompilata a un parente o a una persona di fiducia.

Per fare ciò, basta accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia e concedere la delega anche per l’utilizzo degli altri servizi online di interesse. In alternativa, è possibile autorizzare la persona di fiducia mediante una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Il periodo di validità della delega può essere esteso su richiesta del contribuente fino a tre annualità.

Per quanto riguarda le richieste tramite posta elettronica certificata, queste possono essere inviate anche dalla casella PEC della persona di fiducia, non solo da quella del delegante. Inoltre, il numero di annualità per le quali la delega è valida può essere esteso fino a tre, sempre su richiesta del contribuente.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Per accedere alla dichiarazione precompilata, i requisiti sono gli stessi degli anni precedenti. È necessario accedere alla propria area riservata tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In generale, il Modello 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Cosa sappiamo dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate

L’incremento del numero di dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate continua anche quest’anno, superando 1,3 miliardi di unità, con un aumento del +8% rispetto all’anno precedente.

Oltre un miliardo di dati, pari all’80% del totale, riguarda spese sanitarie. Seguono i premi assicurativi (99 milioni), le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), i dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e le spese scolastiche (6,5 milioni).

Informazioni utili per la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 precompilato

Il modello 730 è una dichiarazione dei redditi che i contribuenti italiani possono utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate i loro redditi, le detrazioni e le deduzioni a cui hanno diritto, e per richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso.

Questo modello è conveniente poiché il contribuente non deve eseguire i calcoli, ma deve solo compilare le informazioni richieste dal modello. Inoltre, il rimborso dell’imposta viene erogato direttamente nel proprio stipendio o nella pensione, nel caso in cui il contribuente abbia diritto al rimborso. Se il contribuente invece deve versare delle somme, queste verranno trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Ci sono numerosi vantaggi riguardo ai controlli. Se il Modello 730 viene presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza modifiche, non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili.

Se, invece, il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato, i controlli verranno eseguiti solo sui documenti che ne hanno determinato tali modifiche. Se il modello 730 precompilato viene presentato senza modifiche tramite Caf o professionista, non è previsto il controllo formale sui dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi.

Tuttavia, in presenza di modifiche sostanziali, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia.

Per quanto riguarda i rimborsi, le trattenute e i pagamenti relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, a partire dal mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionali e comunali all’IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata e di acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.

Queste operazioni verranno effettuate anche per i pensionati, ma a partire dal mese di agosto o settembre. Inoltre, a novembre verrà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca.

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