Imu 2023, tutte le novità in legge di bilancio

Con l’entrata in vigore delle misure contenute nella nuova manovra economica ecco che arrivano anche dei cambiamenti che riguardano l’Imu (Imposta Municipale Unica).

In questo articolo abbiamo parlato in particolare del rischio che, a partire dal primo mese del nuovo anno, vi siano degli aumenti riguardanti diverse tasse su base comunale, come la Tari ad esempio, e l’Imu appunto.

Ma per quanto riguarda l’Imu le novità in arrivo non sono circoscritte agli aumenti previsti, ai quali le amministrazioni locali ricorreranno per rimpinguare le casse pubbliche, ma si estendono a misure quali l’esenzione per le case occupate, e alle novità sulle aliquote.

Inoltre è stata introdotta l’ILIA, la nuova imposta locale sugli immobili in Friuli Venezia Giulia, ma cominciamo dall’inizio e vediamo quali sono, una per una, le novità in legge di bilancio che riguardano l’Imu.

Esenzione Imu 2023 per case occupate

Tra le varie novità riguardanti l’Imu che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2023, ricordiamo anzitutto l’esenzione per le case occupate.

Hanno diritto all’esenzione per case occupate i titolari di immobili utilizzabili ma che risultano non disponibili per via di occupazione abusiva. In tal caso è necessario che il proprietario abbia presentato regolare denuncia presso l’autorità giudiziaria, o che l’azione giudiziaria penale sia già stata avviata.

Per poter beneficiare dell’esenzione IMU 2023 il proprietario dell’immobile deve trasmettere al Comune di riferimento una comunicazione con la quale si attesta il possesso dei requisiti per aver diritto a beneficiare della misura secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se risultano soddisfatti tutti i requisiti, e viene presentata regolare domanda nei termini previsti, è possibile beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Imu relativa al periodo dell’anno in cui risultano sussistere le condizioni previste dalla misura. Nel momento in cui vengono meno le condizioni è necessario presentare opportuna comunicazione al Comune in cui si trova l’immobile in questione.

Imu 2023, le nuove aliquote

Altre novità inserite in legge di bilancio riguardano le aliquote Imu per il 2023, infatti secondo la normativa le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l’anno in corso a condizione che siano pubblicate sul sito web del dipartimento delle finanze del Ministero del Tesoro entro il 28 ottobre dello stesso anno a siano inserite nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre.

Se la pubblicazione non avviene nei termini previsti dalla normativa si andranno ad applicare le aliquote dell’anno precedente.

Questo quanto meno era quanto previsto fino ad ora, ma la Legge di Bilancio 2023 stabilisce che a decorrere dal primo anno di applicazione del prospetto delle aliquote, in assenza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata entro le scadenze previste, si provvederà ad applicare le aliquote di base Imu invece di quelle dell’anno precedente.

Esenzioni IMU 2023, immobili Accademia dei Lincei

Tra le esenzioni prevista dalla nuova manovra economica anche quella destinata agli immobili dell’Accademia dei Lincei, per i quali non è previsto il pagamento dell’IMU anche quando non sono direttamente utilizzati per le finalità istituzionali dell’accademia.

Inoltre dal 1° gennaio 2023 è previsto che all’Accademia nazionale dei Lincei si applichi l’esenzione Imu prevista per gli immobili non commerciali in cui si svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, sportive e ricreative.

In Friuli Venezia Giulia arriva l’ILIA

Infine, tra le novità in legge di bilancio che riguardano l’Imu, non possiamo che annoverare anche quanto disposto per il Friuli Venezia Giulia.

Infatti a partire dal 1° gennaio 2023 si applicherà la normativa regionale in materia di imposta locale immobiliare autonoma e quindi l’IMU verrà sostituita dall’ILIA.

La nuova imposta sarà deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, ma non sarà deducibile ai fini IRAP.

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