Indennità di malattia INPS: durata e calcolo dell’importo

In questa breve guida tratteremo un argomento comune a molti di voli: quanto spetta durante la malattia?

La malattia viene calcolata con delle regole diverse sulla base del settore di appartenenza; questo riserva un trattamento di maggior favore per i dipendenti pubblici rispetto a quelli del settore privato.

Possiamo infatti definire oggi l’indennità di malattia Inps come lo strumento sociale che interviene nei periodi di malattia del lavoratore in sostituzione dello stipendio.

Notate bene una differenza!

Durante l’assenza dal posto di lavoro per malattia, i lavoratori non sono soggetti alla retribuzione normale, ovvero non percepiscono lo stipendio bensì un’indennità sostitutiva erogata dall’INPS.

Questa viene definita come indennità di malattia e viene riconosciuta dall’INPS quando il lavoratore si trova in uno stato derivante da evento morboso che lo rende incapace temporaneamente di svolgere le normali mansioni lavorative.

Tale indennità viene erogata dal datore di lavoro nei primi 3 giorni; dal 4° giorno consecutivo in poi, invece, la malattia è a carico dell’INPS.

>>Leggi anche: PRIMO GIORNO DI MALATTIA: CHI PAGA? OBBLIGO DEL CERTIFICATO E VISITE FISCALI

Come si contano i giorni di malattia?

Dovete sapere anche che l’indennità di malattia viene corrisposta anticipatamente dal datore di lavoro per conto dell’INPS. L’INPS come detto corrisponde l’indennità a partire dal 4° giorno fino al 180° giorno.

In questo caso, l’indennità di malattia non equivale al 100% della retribuzione prevista per il lavoratore, ma essa è differente a seconda della categoria professionale alla quale si appartiene e al periodo di malattia che viene indicato all’interno del certificato medico.

Ecco il motivo per il quale nel periodo di assenza per malattia, lo stipendio percepito è più basso.

Si ricorda anche che l’indennità di malattia INPS non viene riconosciuta a tutti i lavoratori. Essa viene erogata per tutti i lavoratori del settore privato, degli impiegati del settore Terziario e dei Servizi, nonché i disoccupati e i lavoratori sospesi dal lavoro, ma solo se il rapporto di lavoro è terminato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia.

Indennità di malattia: a chi spetta?

I soggetti che possono usufruire dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, sono:

  • operai:
    • settore industria;
    • settore terziario/servizi;
  • impiegati del settore terziario e dei servizi;
  • lavoratori agricoli;
  • apprendisti;
  • lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:
    • disoccupati;
    • sospesi dal lavoro;
  • lavoratori:
    • dello spettacolo;
    • marittimi;
  • soggetti lavoratori iscritti alla gestione separata secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 26 della legge 335/95.

Indennità di malattia: a chi non spetta?

Non sono considerati soggetti lavoratori percettori di malattia le seguenti categorie:

  • i collaboratori familiari:
    • COLF;
    • Badanti;
  • impiegati dell’industria;
  • dirigenti;
  • portieri.

Indennità di malattia: Importo

Analizzati brevemente i soggetti percettori dell’indennità di malattia e quello non soggetti a tale trattamento, possiamo procedere oltre, analizzando l’importo spettante.

In linea di massima possiamo affermare che i lavoratori dipendenti del settore privato percepiscono un’indennità di malattia del:

  • 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia;
  • 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta.

Al momento si segnalano anche delle eccezioni per alcune professioni specifiche. Infatti, i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria percepiranno un’indennità di malattia pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di malattia.

>>Leggi anche:  GRAVIDANZA A RISCHIO E VISITE FISCALI: ORARI REPERIBILITà ED ESONERI

Calcolo indennità malattia on line: riduzione dell’importo e casi particolari

L’indennità di malattia viene poi ridotta ai lavoratori nei seguenti casi:

  • Riduzione di 2/5 durante i periodi di ricovero nel caso in cui il soggetto non ha familiari a carico;
  • Riduzione di 2/3 nei casi in cui il lavoratore verte in una condizione di disoccupazione o è stato sospeso dal rapporto di lavoro.

Notate bene che la predetta indennità non è dovuta per ciascun giorno di ritardo nell’invio del certificato, tranne che il lavoratore non dimostri un motivo serio che giustifichi il ritardo.

Infine, il lavoratore deve obbligatoriamente indicare in modo chiaro e corretto l’indirizzo di reperibilità durante tutto il periodo di malattia.

Se questo non avviene, vi è l’impossibilità di effettuare le visite fiscali e questa mancanza potrebbe comportare l’interruzione dell’indennità fino all’indicazione dell’indirizzo corretto.

Periodo massimo di malattia 

Prendendo sempre come punto di riferimento i dipendenti del settore privato, possiamo notare che l’indennità di malattia ha una durata massima di 180 giorni in ciascun anno solare nel caso di:

  • lavoratori a tempo indeterminato dell’industria;
  • lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • lavoratori sospesi.

I primi tre giorni di malattia sono definiti di carenza ed essendo tali sono a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Indennità di malattia dipendenti pubblici

Se invece si tratta di dipendenti pubblici, dovete sapere che ci sono delle regole ben differenti rispetto al settore privato. Per questi, le regole ovviamente sono molto più vantaggiose sia per il calcolo dell’indennità di malattia, sia anche per la durata della stessa.

A tutti gli impiegati pubblici, la malattia viene pagata per un periodo di 18 mesi e non 180 giorni come avviene invece per i dipendenti privati.

In questo caso, si precisa che:

  • per i primi 9 mesi di assenza, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione;
  • nei 3 mesi successivi (10° al 12), al lavoratore spetta un’indennità del 90% della retribuzione;
  • dal 13° al 18° mese, invece, l’indennità si abbassa al 50% dello stipendio;
  • dal 18° mese in poi non gli spetta nessuna retribuzione.

Indennità di malattia: casi particolari

In merito all’erogazione dell’indennità di malattia si devono anche distinguere alcuni casi particolari:

  • Lavoratori con contratto a tempo determinato

In questo caso, l’indennità spetta per tutti i periodi non superiori all’attività eseguita nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui.

L’erogazione invece viene interrotta nel momento in cui viene interrotto il rapporto di lavoro, con una garanzia di 30 giorni di malattia anche se nell’ultimo anno il lavoro prestato è stato inferiore a 30 giorni.

  • Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per questi lavoratori, l’indennità di malattia viene concessa solo se risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente e per un periodo di tempo non inferiore a 51 giornate o previo rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza in caso di primo anno di iscrizione.

  • Lavoratori in part-time verticale

In questo caso, l’indennità di malattia viene garantita solo per i giorni in cui è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa e non per quelli in cui è prevista la pausa contrattuale.

  • Lavoratori parasubordinati

Questi lavoratori hanno diritto ad un’indennità in caso di ricovero ospedaliero per un periodo massimo di 180 giorni per anno solare.

Ricordiamo che per questi soggetti, l’indennità giornaliera di malattia è totalmente a carico dell’INPS

  • Percettori di NASPI

Non tutti sanno che coloro i quali sono soggetti alla NASPI, ovvero percepiscono l’assegno di disoccupazione hanno diritto all’indennità di malattia. In questo caso, però l’importo è pari a 2/3 della percentuale prevista per i dipendenti.

Indennità di malattia: cos’è il periodo di comporto?

È definito tale il periodo in cui il lavoratore deve assentarsi dal posto di lavoro per cause non a lui imputabili (malattia) e come tale non rischia di perdere il proprio posto di lavoro.

Notate bene che ci sono dei limiti ben precisi imposti dalla legge che determina il periodo di comporto; in questo caso, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il dipendente assente per malattia.

Questo periodo varia in base alla tipologia di impiego ed è stabilito dal CCNL di riferimento. Nella maggior parte dei casi, possiamo dire che esso coincide con il periodo massimo indennizzabile dall’INPS, ma ci sono anche delle eccezioni.

Indennità di malattia INPS e certificato medico

Al fine di ricevere l’indennità di malattia, tutti i dipendenti, devono farsi rilasciare il certificato dal medico curante. E’ compito del medico curante, poi, trasmettere per via telematica all’INPS.

Il lavoratore in questo caso, non è obbligato ad inviare il certificato di malattia al proprio datore di lavoro. deve invece prestare attenzione alla correttezza dei dati indicati all’interno del certificato medico.

Un altro elemento che non può mancare all’interno del certificato è l’indirizzo di reperibilità.

Il lavoratore assente per malattia, infatti, ha l’obbligo di essere reperibile nella fascia oraria indicata per la visita fiscale presso l’indirizzo indicato nel certificato medico.

Tuttavia, se per un qualsiasi motivo, la trasmissione telematica non può avvenire, il lavoratore deve richiedere il certificato in forma cartacea e presentarlo, entro 48 ore dal rilascio, alla struttura territoriale dell’INPS di competenza e al datore di lavoro.

Nel caso di lavoratore che non rispetta tali obblighi, la normativa prevede la perdita dell’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo.

Anche per i lavoratori che si assentano dal lavoro a causa di un ricovero ospedaliero, non sono soggetti alla presentazione dei certificato presso il datore di lavoro, in quanto è la struttura sanitaria stessa a procedere con l’invio telematico.

Se questo non sarà possibile, spetta al lavoratore consegnarlo, entro il termine max. di 12 mesi di prescrizione dalla prestazione.

Visite fiscali: orari

Le visite fiscali servono a verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore. Esse sono previste dalla legge e sono effettuate tutti i giorni (domenica e festivi inclusi) durante le seguenti fasce orarie: 

  • dipendenti pubblici: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00;
  • dipendenti privati: 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00.

Nel caso in cui il lavoratore non è reperibile in una delle seguenti fasce orarie, senza una giustificata causa, lo stesso è soggetto alla perdita totale dell’indennità di malattia fino ad un massimo di 10 giorni.

In caso di recidiva, ovvero dalla seconda assenza ingiustificata, si riduce del 50% l’indennità per il restante periodo di malattia.

>>Leggi anche: COME SAPERE DA CHI è MANDATA LA VISITA FISCALE?

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